VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2026-2027 E 2027-2028
Le presenti Procedure, con validità biennale per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028, sono redatte sulla base degli esiti ottenuti dalla riunione annuale del Gruppo di lavoro indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell’Istruzione e del Merito, col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e col Ministero dell’Interno. Lo scopo di tali procedure è coordinare e orientare le politiche delle Istituzioni italiane della formazione superiore, delle Rappresentanze diplomatico-consolari e delle Questure in materia di ingresso, soggiorno, immatricolazione e riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali per i corsi della formazione superiore in Italia.
La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare: lo scioglimento dell’eventuale riserva, la validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle Istituzioni della formazione superiore non costituiscono in alcun modo garanzia di ottenere un appuntamento presso le Rappresentanze diplomatico consolari per presentare domanda di visto, ne’tantomeno implicano automaticamente una garanzia di rilascio del visto, ma sono da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari poiché queste ultime, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l’obbligo di valutare l’assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).
Tale valutazione complessiva dell’assenza di rischio migratorio attiene all’insieme degli elementi
da cui possa ragionevolmente desumersi che lo scopo del viaggio e del trasferimento in Italia sia
l’effettiva frequenza di un percorso formativo di livello superiore. Tra gli elementi in parola
assumono particolare rilevanza la condizione socio-economica dello studente e del suo nucleo
familiare, la tipologia e la qualità degli studi pregressi e la coerenza del percorso formativo
prescelto.
La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall’art. 2 della Legge 148/2002: la documentazione riferita ad un titolo di studio ed eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari e/o da altri enti e Istituzioni non è da richiedersi obbligatoriamente e non è vincolante per decisioni valutative di competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore relativamente all’ammissione al corso prescelto.
Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell’Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
Per l’anno accademico 2026/2027, le domande di visto dovranno essere presentate presso le Rappresentanze diplomatico-consolari competenti entro e non oltre il 30 novembre 2026. Per l’anno accademico 2027/2028, invece, il termine ultimo per la presentazione delle domande di visto è fissato al 31 ottobre 2027.
Il presente termine vale per la richiesta di visti al fine della frequenza di corsi ordinamentali, ovvero, Laurea, Laurea Magistrale, Diploma accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello, anche nei casi di corsi a ciclo unico.
Per tutte le altre tipologie di corsi (Master, Dottorati, programma Erasmus, corsi singoli, e foundation course) non vi sono limiti temporali alla presentazione della domanda di visto che, tuttavia, non potrà essere successiva all’inizio delle attività didattiche. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell’idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di preiscrizione, purché pervenute entro le date previste e dai successivi aggiornamenti. Inoltre, con riferimento al termine del 30 novembre 2026 e del 31 ottobre 2027, le Istituzioni della formazione superiore dovranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all’interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali le date esatte riferite ai relativi corsi entro le quali richiederanno la presentazione del visto ai fini dell’immatricolazione, sulla base delle esigenze specifiche collegate all’inizio delle attività didattiche. Tali date potranno essere anche antecedenti a quella del 30 novembre 2026 e del 31 ottobre 2027.
La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite del portale UNIVERSITALY, unico portale di accesso gratuito e ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca.
"Il Ministero dell’Università e della Ricerca si riserva la possibilità di emettere successive integrazioni o modifiche alle presenti Procedure previa consultazione con gli altri Ministeri competenti. ".
Copyright © Universitaly 2023. All Rights Reserved